02.le leggi

151214 - da pochi mesi è possibile consultare le leggi che governano la professione di Guida alpina, direttamente sul sito del Collegio nazionale Guide alpine italiane.
 
Qui di seguito quanto a suo tempo segnalato da Victory Projectr Ascent - controscuola di alpinismo.
 
Lo Stato con la legge 6/89 e la Regione Lombardia con la legge regionale 26/2002 friconoscono nell’Aspirante Guida Alpina, nella Guida Alpina e nell’Accompagnatore di media Montagna le uniche figure professionali che possono offrire a terzi prestazioni di accompagnamento in ambiente montano ed insegnamento delle tecniche alpinistiche.
 
Regolamenti che riguardano le Guide e gli Accompagnatori:
Regolameto regionale 6-12-2004 
Regolamento regionale 18-12-2009
 
Segnaliamo qui alcuni punti della legge 6/89 che trattano la professione della Guida alpina.
Sono aspetti fondamentali per collocare, definire e intendere l´identità e professione da un punto di vista pratico. Quindi, il servizio che le Guide possono rendere alla società.
NON si tratta dei testi integrali e che NON sono stati segnalati gli omissis.
 
 
Legge nr 6 del 2 gennaio  - Ordinamento della professione di Guida alpina
 
Art. 1 Oggetto della legge
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
 
Art. 2 Oggetto della professione di guida alpina    
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a)    accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b)    accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c)    insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.    
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l´uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all´esercizio professionale e iscritte nell´albo professionale delle guide alpine istituito dall´articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
 
Art. 7 Abilitazione tecnica all´esercizio della professione di guida alpina    
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.    
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l´organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all´articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un´altra regione.
 
Art. 8 Validità dell´iscrizione all´albo    
1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell´articolo 5.
 
Art. 9 Aggiornamento professionale    
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.
 
Art. 11 Doveri della guida alpina    
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.    
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell´ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.    
3. L´esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l´esercizio di altre attività di lavoro autonomo.
 
Art. 14 Funzioni dei collegi regionali
b)    viglilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall´articolo 17;
e)    collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell´ambiente naturale montano e la promozione dell´alpinismo e del turismo montano;
g)    contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell´ambiente montano e della pratica dell´alpinismo.
 
Art. 18 Esercizio abusivo della professione    
1. L´esercizio abusivo della professione di cui all´articolo 2 è punito ai sensi dell´articolo 348 del codice penale.Art. 20Scuole e istruttori del C.A.I.    
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell´articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall´articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.    
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.    
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate “scuole di alpinismo” o “di sci-alpinismo” e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
 
Art. 21 Accompagnatori di media montagna    
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l´abilitazione di accompagnatori di media montagna.    
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.Art. 23Guide vulcanologiche    
1. L´attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell´articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l´uso di corda, piccozza e ramponi.    
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.
 
Art. 26 Modifica di norme    
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
REGOLAMENTO REGIONALEPER LA PROMOZIONE E LA TUTELADELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNAd.g.r. n. 14431 del 6/10/03Regolamento n. 22 del 7/10/03 in applicazione della Legge Regionale n. 026 del 10.2002 Pubblicato su BURL n. 41 del 10/10/03 Primo supplemento ordinarioIl qui presente Regolamento Regionale è incompleto: manca la prima e l’ultima parte, rispettivamente interessate a trattare la professione di Maestro di Sci e la regolamentazione delle piste da sci alpino.Viene invece riportato integralmente l’Indice.
CAPO I  OGGETTO
Art. 1. - Oggetto
 
CAPO II  LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI SEZIONE I – ALBO PROFESSIONALE
Art. 2 - Figura professionale
Art. 3 - Albo professionale regionale dei maestri di sci
Art. 4 - Condizioni per l’iscrizione all´albo
Art. 5 - Abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
Art. 6 - Corsi di formazione e preparazione all´esame di maestro di sciArt. 7 - Atleti esonerati
Art. 8 - Esami di abilitazione.Art. 9 - Commissioni d´esame
Art. 10 - Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati
 
SEZIONE II – AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Art. 11 - Aggiornamento professionale e validità dell´iscrizione all’albo
Art. 12 - Corsi di specializzazione
SEZIONE III – TARIFFE
Art. 13 - Tariffe
 
SEZIONE IV – COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI
Art. 14 - Collegio regionale dei maestri di sci
 
SEZIONE V – FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 15 - Esercizio in forma autonoma.
Art. 16 - Scuole di sciSEZIONE VI – SANZIONI
Art. 17 - Sanzioni
 
CAPO III  LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINASEZIONE I – ALBO PROFESSIONALE
Art. 18 - Figura professionale
Art. 19 – Gradi della professione
Art. 20 - Albo professionale regionale delle guide alpine
Art. 21 - Condizioni per l’iscrizione all’albo
Art. 22 – Abilitazioni all’esercizio della professione
Art. 23 – Corsi di formazione e preparazione all’esame di guida alpina
Art. 24 – Esami di abilitazioneArt. 25 - Commissioni d’esame
Art. 26 – Guide alpine di altre Regioni e altri Stati
 
SEZIONE II – AGGIORNAMENTO
Art. 27 – Aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’albo
 
SEZIONE III – TARIFFE
Art. 28 – Tariffe
 
SEZIONE IV – COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE
Art. 29 - Collegio regionale delle guide alpine
 
SEZIONE V – FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 30 – Esercizio in forma autonoma
Art. 31 – Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
 
SEZIONE VI – SANZIONI
Art. 32 - Sanzioni
 
SEZIONE VII – ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
Art. 33 - Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna
Art. 34 – Aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’elenco
Art. 35 – Norma di rinvio
 
CAPO IV  ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCISEZIONE I – TIPI E REQUISITI
Art. 36 - Tipi di aree in cui si pratica lo sci
Art. 37 - Requisiti generali delle piste
Art. 38 - Requisiti delle piste da discesa
Art. 39 - Requisiti delle piste da fondo
 
SEZIONE II – CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE
Art. 40 - Classificazione delle piste da discesa
Art. 41 - Classificazione delle piste da fondo
 
SEZIONE III – APPRESTAMENTO E APERTURA AL PUBBLICO
Art. 42 - Autorizzazione all’apprestamento della pista
Art. 43 - Autorizzazione all’apertura al pubblico della pista apprestata
Art. 44 - Elenco regionale delle piste da sci
 
SEZIONE IV – ESERCIZIO
Art. 45 - Esercente della pistaArt. 46 - Compiti del direttore della pista
Art. 47 - Requisiti del direttore della pista
Art. 48 - Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso
Art. 49 – Compiti del servizio pista
Art. 50 - Delimitazione delle piste da discesa
Art. 51 - Delimitazione delle piste da fondo
Art.52 - Segnaletica delle piste
Art. 53 - Preparazione delle piste
Art. 54 – Protezione delle piste
Art. 55 - Regolazione dell’accesso alle piste
Art. 56 – Controllo sulle piste
 
SEZIONE V – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Art. 57 - Regole generali
Art. 58 - Regole comportamentali per la pratica dello sci alpino
Art. 59 - Regole comportamentali per la pratica dello sci da fondo
Art. 60 - Regole comportamentali per la pratica dello snowboard
Art. 61 - Azioni di prevenzione
 
SEZIONE VI
Art. 62 - Sanzioni
 
CAPO V  DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63 - Disposizioni transitorie
Art. 64 - Entrata in vigore
 
CAPO I  OGGETTO
Art. 1. – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), titolo IV e articolo 18:
a) la professione di maestro di sci;
b) la professione di guida alpina;
c) l’ordinamento delle piste da
 
CAPO III  LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINASEZIONE I – ALBO PROFESSIONALE
Art. 18 - Figura professionale
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna e su sentiero;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, queste ultime con esclusione delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste da discesa o da fondo;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste da discesa e da fondo.
2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere b) e c), in fine, non si applicano laddove possa essere comunque necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche.
3. Alle guide alpine è riservata la sovrintendenza tecnica dei lavori in forte esposizione e di disgaggio da attuarsi mediante tecniche a mano o attrezzature alpinistiche.4. Nell’ambito del loro grado professionale, le guide alpine possono:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici corsi di introduzione all’alpinismo e di comportamento in montagna;
b) prestare consulenza circa l’agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste da sci;
c) mantenere e segnalare sentieri e itinerari alpini e conservare e attrezzare aree naturali per la pratica dell’arrampicata;
d) collaborare alle operazioni di protezioni civile.
Art. 19 – Gradi della professione
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida alpina;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. Gli aspiranti guida alpina possono svolgere le attività di cui all’articolo 18 rientranti nel seguente ambito di impegno:
a) per l’alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno misto):
1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza limite di quota;
2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D) e molto difficili (TD) fino a 3500 metri di quota; ascensioni invernali fino a 2000 metri di quota;b) per l’arrampicata sportiva senza limiti di difficoltà fino a 2000 metri di quota;c) per lo sci-alpinismo fino a 4000 metri di quota e per escursioni con gli sci fino a un massimo di due giorni (una sola notte in rifugio).
3. A pena di cancellazione dall’albo professionale regionale, l’aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida alpina.
Art. 20 - Albo professionale regionale delle guide alpine
1. Salvo quanto previsto nell’articolo 26, l’esercizio della professione di guida alpina nel territorio regionale è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale delle guide alpine, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. L’albo è ripartito in due sezioni corrispondenti ai gradi della professione.3. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell’esercizio della professione.
Art. 21 - Condizioni per l’iscrizione all’albo1. Possono essere iscritti all’albo professionale regionale delle guide alpine della Lombardia coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina nel grado per il quale è richiesta l’iscrizione, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con l’Unione europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
b) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina;
c) idoneità psico-fisica alla professione di guida alpina attestata da certificato medico;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione Europea;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. L’abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all’albo coloro che, pur avendo conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all’articolo 27.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al Collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all’abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Art. 22 – Abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina1. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina, si consegue mediante la frequenza del corso di cui all’articolo 23 e il superamento dell’esame di cui all’art. 24.2. L´abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida alpina.
Art. 23 – Corsi di formazione e preparazione all’esame di guida alpina
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l’organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all’esame di guida alpina, distinti per ciascun grado della professione. La Direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del Collegio nazionale delle guide alpine e del Collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione entro l’importo massimo di 1000 euro per il corso per aspirante guida alpina e 300 euro per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo. La Direzione, sulla base di apposite convenzioni, può altresì affidare al Collegio nazionale o al Collegio regionale l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi.
2. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e successive modificazioni. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine.
3. Il corso per aspirante guida alpina ha una durata minima di settanta giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell’alpinismo, dell’arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell’alpinismo; leggi e regolamenti professionali.
4. Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo ha una durata minima di venticinque giorni effettivi, in cui l’allievo deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al comma 3.5. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all’ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante l’età prescritta dall’art. 21, comma 1, lettera a), o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;
c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione Europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;
d) solo per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale l’interessato attesti di aver esercitato la professione come aspirante guida alpina, anche in modo saltuario, nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
e) solo per il corso per aspirante guida alpina, il curriculum alpinistico e l’attestato di superamento della prova attitudinale di cui al comma 6.
6. La Direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l’ammissione al corso per aspirante guida alpina, da sostenersi dinanzi alla sottocommissione tecnica di cui all’articolo 25. La Direzione rende noti il programma, la data e la sede della prova, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento, mediante avviso, che pubblica sul BURL e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.7. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla Direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell’avviso di cui al comma 6. La domanda è corredata dal curriculum alpinistico e dai documenti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), regolari e non scaduti.8. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione tecnica, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, devono: accertare l’idoneità della pista e del campo di prova; apportare agli stessi gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche; giudicare circa la sussistenza di condizioni adeguate, soprattutto in termini di sicurezza per i candidati; rilasciare al presidente della sottocommissione immediata attestazione relativa agli accertamenti, alle attività e ai giudizi svolti. In presenza di accertamento o giudizio sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 24 – Esami di abilitazione
1. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla Direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all’articolo 23, comma 6, secondo periodo, e si tengono dinanzi alla commissione di cui all’articolo 25.2. L’esame per aspirante guida alpina consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio e/o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle materie di cui all’articolo 23, comma 3.3. L’esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati all’articolo 23, comma 3.4. L’ammissione agli esami è subordinata alla regolare frequenza dei corrispondenti corsi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 23.
Art. 25 - Commissioni d’esame
1. Le commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione sono nominate con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport, sono presiedute dal medesimo dirigente o suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l’entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle commissioni e, nell’ambito delle stesse, la formazione di sottocommissioni delegate allo svolgimento delle prove attitudinali di cui all’articolo 23, comma 6, e delle prove tecnico- pratiche, di cui all’articolo 24, comma 2.
2. Le commissioni d’esame sono composte da:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, individuati dal dirigente mediante sorteggio tra almeno dieci nominativi, forniti dal Collegio regionale delle guide alpine;
b) due esperti nelle materie insegnate nel corso;
c) un medico specialista in medicina dello sport;
d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l’esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionali competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
Art. 26 – Guide alpine di altre Regioni e altri Stati
1. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia l’iscrizione all’albo professionale regionale delle guide alpine. La domanda è corredata dal certificato di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) e da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 con la quale l’interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l’iscrizione all’albo di altra Regione o Provincia autonoma. Il Collegio provvede all’iscrizione, previa verifica della veridicità della documentazione; il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti della guida. La domanda è da intendersi accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono segnalare preventivamente al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La segnalazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all’articolo 21, comma 1, letteraa).
3. Le guide alpine cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea e le guide alpine cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all’esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni, dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.4. Le guide alpine straniere diverse da quelle di cui al comma 3 non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all’esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte del Collegio nazionale delle guide alpine, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.5. Alle guide alpine straniere che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l’avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l’iscrizione a un albo, ma l’avvenuto riconoscimento.6. L’esercizio occasionale della professione da parte delle guide alpine provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di iscrizione o di segnalazione di cui ai precedenti commi, ferma restando la necessità della previa iscrizione all’albo di altra Regione o Provincia autonoma o del previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio occasionale s’intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno.7. L’esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a sei mesi, anche non consecutivi, nell’arco di un anno o, in ogni caso, se la guida ha un recapito anche stagionale nel territorio della Lombardia.
 
SEZIONE II – AGGIORNAMENTO
Art. 27 – Aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’albo
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per le guide alpine, distinti per ciascun grado; in particolare, fissa le quote di iscrizione entro l’importo massimo di 300 euro per ciascun corso.
2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, sono determinate le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale delle guide alpine, avvalendosi per la parte tecnico pratica e didattica degli istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo iscritti agli albi, dando la precedenza agli iscritti all’albo della Lombardia.
3. A pena di cancellazione dall’albo, le guide alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 14, comma 3 della l.r. 26/2002, producono al proprio Collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l´idoneità psico-fisica, nonché un attestato comprovante la regolare e positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.
4. Nel caso in cui la guida alpina non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell´impedimento, non si effettua la cancellazione dall’albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell’impedimento.
 
SEZIONE III – TARIFFE
Art. 28 – Tariffe
1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine, sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il Collegio regionale delle guide alpine, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide alpine e approvata dai competenti organi statali, presenta al Dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione e/o modifica con il suddetto decreto.
2. In caso di partecipazione a operazioni di soccorso o di protezione civile, alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida alpina è assicurata almeno la corresponsione del minimo giornaliero previsto dal tariffario.
 
SEZIONE IV – COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE
Art. 29 - Collegio regionale delle guide alpine1. Il Collegio regionale delle guide alpine, istituito con l’articolo 13, comma 2, della l.r. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione, è formato da tutte le guide alpine iscritte all’albo della Regione, nonché da quelle ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, nonché dagli accompagnatori di media montagna iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 33.2. Sono organi del Collegio:
a) l’assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio. Gli accompagnatori di media montagna vi partecipano senza diritto di voto;
b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali: sette guide alpine-maestri di alpinismo e due aspiranti guida alpina, tutti eletti dall’assemblea tra i propri componenti; un accompagnatore di media montagna eletto dagli iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 33;
c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.
3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.
4. Spetta all’assemblea:
a. eleggere il direttivo;
b. approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c. adottare i regolamenti organizzativi del Collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all’approvazione della Giunta regionale;
d. pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell’assemblea.
5. Spetta al direttivo:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo professionale e dell’elenco speciale di cui all’articolo 33, ivi compresi i compiti relativi all’iscrizione, ai rinnovi e all’invio annuale di copia dell’albo e dell’elenco alla Direzione Generale regionale competente in materia di sport;
b) vigilare sull’esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 18, comma 8 della l.r. 26/2002 nei confronti delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché delle guide alpine di altri paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide alpine;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere per tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
f) collaborare con le Comunità montane per l’autorizzazione all’apprestamento e all’apertura delle piste da sci ai sensi della normativa vigente;
g) collaborare con la Regione all’organizzazione dei corsi di cui agli articoli 23 e 27;
h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;
i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5 lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro 30 giorni dalla notifica all’interessato, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione , l’esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal Collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
 
SEZIONE V – FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 30 – Esercizio in forma autonoma
1. Le guide alpine che esercitano autonomamente in Lombardia la professione devono comunicare al Collegio regionale delle guide alpine:
a) i dati essenziali della polizza assicurativa stipulata contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall´esercizio della professione;
b) il regime fiscale delle prestazioni professionali.
Art. 31 – Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. In attuazione dell’articolo 15 della l.r. 26/2002, l’apertura e l’esercizio di scuola per l’insegnamento coordinato delle pratiche cui all’articolo 18, comma 1, lettera c) possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla Direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell’interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:
a) organico costituito da un numero minimo di tre guide alpine, di cui almeno due guide alpine-maestri di alpinismo, iscritte all’albo della Lombardia o che esercitino regolarmente la professione in Lombardia, con esclusione dei casi di esercizio occasionale di cui all’articolo 26, comma 6;
b) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa o cooperativa, con un ordinamento interno a base democratica, che preveda la ripartizione dei proventi tra le guide alpine in ragione delle loro effettive prestazioni;
c) il direttore della scuola deve essere una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo regionale e deve essere titolare della rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;
d) coordinamento con le attività turistiche della stazione sciistica allo scopo di una migliore qualificazione delle attività e organizzazione di soccorso;
e) disponibilità a collaborare con i Comuni e le autorità scolastiche per favorire e agevolare la pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo giovanile, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l’afflusso turistico e con le Province e le Comunità montane nell’opera di prevenzione di incidenti in montagna;
f) stipula di un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni, derivanti dall’insegnamento.
2. Il Dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l’iscrizione della scuola nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all’interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell’esercizio, ovvero la sospensione dell’esercizio, accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine, dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.
3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del Collegio regionale delle guide alpine e il parere del Comune dove la scuola ha sede; il parere s’intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Una scuola può aprire sezioni staccate limitatamente all´ambito comunale, al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive del Comune medesimo.
5. La Provincia verifica annualmente in capo alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l’esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo dandone comunicazione alle Province.
6. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo comunicano entro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate.
7. Qualora in capo una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell’esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, terzo e quarto periodo, nonché la cancellazione dall’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall’iscrizione, la scuola non abbia iniziato l’esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l´attività per almeno un anno.
 
SEZIONE VI – SANZIONI
Art. 32  - Sanzioni1. In attuazione dell’articolo 18, commi 1, 2 e 10 della l.r. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 600,00 a euro 2.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere iscritto all’albo regionale della Lombardia per il grado esercitato, in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 5; o senza aver effettuato la segnalazione di cui all’articolo 26, commi 2 e 5; o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 26, commi 3 o 4;   
b) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere in possesso:  
1) dell’abilitazione per il grado esercitato, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre Regioni o Province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all’articolo 26, commi 3 o 4;
2) o di uno o più requisiti di cui all’articolo 21, comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi dell’articolo 26.
c) da euro 500,00 a euro 5.000,00, per l’applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell’articolo 28;
d) da euro 2.500,00 a euro 5.000,00, per la mancata stipulazione della polizza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a);
e) da euro 1.000,00 a euro 3000,00, in solido, per coloro i quali esercitino un’attività corrispondente a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall’art 15 della l.r. 26/2002 e dall’articolo 31 del presente regolamento.2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile sia ai sensi del comma 1, lettera a), sia ai sensi del comma 1, lettera b), si applica la sanzione più grave in concreto.
 
SEZIONE VII – ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
Art. 33 – Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna
1. L’accompagnatore di media montagna svolge, nelle zone determinate dal dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono per la progressione l’uso di corda, piccozza e ramponi . In particolare illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 35 in relazione con l’articolo 26, l’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale è subordinato all’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine. L’iscrizione dell’accompagnatore di media montagna agli elenchi o albi di altre Regioni che prevedono tale figura non preclude l’iscrizione all’elenco della Regione Lombardia. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell’esercizio della professione.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al Collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, nonché relativa ai requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), c), d), e) e alla maggiore età. L’abilitazione deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; possono altresì essere iscritti all’elenco speciale coloro che, pur avendo conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all’articolo 34. L’iscrizione s’intende concessa, qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
4. L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza del corso di cui al comma 5 e il superamento dell’esame di cui al comma 9. L´abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport ed è dallo stesso revocata qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari al rilascio.
5. La Direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l’organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all’esame di accompagnatore di media montagna. La Direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione entro l’importo massimo di 500 euro per ciascun corso. La Direzione, sulla base di apposita convenzione, può altresì affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio regionale.
6. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e successive modificazioni. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine.
7. Il corso ha una durata minima di 55  giorni e ha contenuto teorico-pratico, volto a formare l’idoneità tecnica e a trasmettere la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata la professione.
8. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all’ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;
c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione Europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000.
9. L’esame di abilitazione è organizzato dalla Direzione generale regionale competente in materia di sport e si tiene dinanzi alla commissione di cui all’articolo 25. La Direzione rende noti il programma, la data e la sede dell’esame, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento, mediante avviso, che pubblica sul BURL e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione. L’esame è volto ad accertare la preparazione tecnico-professionale acquisita dai candidati con la frequenza del corso teorico-pratico.
10. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla Direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione all’esame almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell’avviso di cui al comma 9. La domanda è corredata dall’attestato, regolare e non scaduto, comprovante la costante e positiva frequenza del corso di cui al comma 5.
Art. 34 - Aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’elenco
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna, secondo modalità e contenuti determinati con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport; in particolare, la Direzione fissa le quote di iscrizione entro l’importo massimo di 150 euro per ciascun corso.
2. A pena di cancellazione dall’elenco speciale, gli accompagnatori di media montagna producono al proprio Collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l´idoneità psico-fisica, nonché un attestato comprovante la regolare e positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.
3. Nel caso in cui l’accompagnatore di media montagna non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell´impedimento, non si effettua la cancellazione dall’elenco speciale, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell’impedimento.
Art. 35 - Norma di rinvio
1. Agli accompagnatori di media montagna si applicano gli articoli 26, 28, 30 e 32, con esclusione della lettera e). A tal fine, le citazioni delle guide alpine e dell’albo professionale regionale delle guide alpine effettuate in detti articoli s’intendono riferite agli accompagnatori di media montagna e all’elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.

 


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